Art. 8.
(Tariffe sociali nei servizi essenziali).

      1. In favore dei soggetti titolari del diritto al reddito sociale minimo, anche nell'ipotesi di riduzione di cui all'articolo 5, è prevista la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e al servizio sanitario, nonché l'esclusione di ogni onere per l'iscrizione e la partecipazione a corsi e ad esami di formazione professionale e di istruzione, anche di grado universitario.

 

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      2. È previsto altresì per gli stessi soggetti il dimezzamento dei costi delle utenze relative alle forniture di gas e acqua, e la determinazione di una tariffa sociale con riferimento al servizio di elettricità e di telefonia fissa attraverso il versamento delle relative quote ai soggetti erogatori del servizio, da determinare con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Per gli stessi soggetti è previsto un canone sociale per l'utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, stabilito con apposita legge regionale.
      4. I benefìci previsti dal presente articolo si applicano anche ai soggetti titolari di pensioni sociali e minime nonché ai componenti di nuclei familiari compresi nei limiti di reddito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).